


I prezzi sono comprensivi di IVA
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I pacchetti possono usufruire sia di webinar che di elearning
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La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione alla sezione E del RUI o dell’inizio dell’attività per gli addetti all’intermediazione assicurativa che non escono dai locali dell’intermediario, a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti (vale a dire in modalità e-learning, videoconferenza, webinar).
Il Regolamento IVASS n. 40/2018, art. 91, prevede la piena equiparazione e l’integrale interscambiabilità dei corsi a distanza (e-learning, videoconferenza, webinar) rispetto ai corsi in aula.
I corsi di formazione professionale devono avere carattere didattico e vertere sulle materie indicate nell’allegato 6 al Regolamento IVASS n. 40/2018. Nella specie la formazione professionale deve essere:
1) pertinente e adeguata rispetto all’attività da svolgere e in particolare ai contratti che saranno oggetto di distribuzione
2) mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze tecniche aggiornate, di capacità e competenze tecnico-operative, di capacità di comunicazione corretta e efficace con la clientela.
I soggetti obbligati a seguire i corsi di formazione professionale sono:
• i collaboratori/addetti che svolgeranno l’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario e che devono essere iscritti nella sezione E del RUI;
• gli intermediari assicurativi a titolo accessorio ai fini dell’iscrizione nella sezione E o F del RUI;
• gli addetti (dipendenti) che svolgeranno l’attività di distribuzione assicurativa all’interno dei locali del broker e che non hanno mai svolto tale attività;
• gli addetti dei call center dell’intermediario prima di intraprendere l’attività
• i produttori diretti delle imprese ai fini dell’iscrizione nella sezione C del RUI
• i dipendenti delle imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa, nonché gli addetti dei call center delle imprese, prima di intraprendere l’attività
La formazione è considerata valida ai fini dell’iscrizione in sezione E del RUI o dell’avvio dell’attività come addetto se è stata svolta nei 12 mesi precedenti la domanda di iscrizione o l’inizio dell’attività.
In caso di cancellazione dalla sezione E del RUI o di interruzione dell'attività, la formazione acquisita rimane valida per 5 anni dalla cancellazione o dall'interruzione dell'attività, ai fini della reiscrizione in sezione E o della ripresa dell'attività.
La formazione professionale conseguita alla data del 23 febbraio 2019 è valida:
1) ai fini della prima iscrizione in sezione E del RUI e dell’inizio dell’attività da parte degli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario, se la domanda di iscrizione è presentata o l’attività è iniziata entro e non oltre dodici mesi dalla data del conseguimento;
2) ai fini della reiscrizione in sezione E del RUI e della ripresa dell’attività degli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario, se la domanda di reiscrizione è presentata o l’attività è ripresa entro e non oltre cinque anni dalla data in cui è intervenuta l’inattività.
NO. I soggetti che svolgono per l’intermediario attività esclusivamente amministrative, quali ad esempio la tenuta della contabilità, non svolgono attività di distribuzione assicurativa e pertanto non necessitano della formazione professionale ai sensi dell’art.86 del Regolamento IVASS n.40/2018.
L’intermediario iscritto nella Sezione B del RUI deve curare la formazione professionale degli addetti (dipendenti), che svolgeranno l’attività di distribuzione assicurativa all’interno dei locali dell’intermediario medesimo.
Tutti gli intermediari con i quali il soggetto collabora devono curare la formazione dello stesso; gli intermediari possono coordinarsi e ripartire tra loro le attività di formazione professionale del collaboratore, purché sia garantito il rispetto degli standard minimi previsti nel Regolamento IVASS 40/2018 e la formazione sulle caratteristiche tecniche e sugli elementi giuridici dei contratti rispecchi le peculiarità dei diversi prodotti distribuiti.
Nel caso di collaborazione orizzontale ciascun intermediario cura esclusivamente gli obblighi di formazione e aggiornamento professionale della propria rete di collaboratori. È preclusa la possibilità di organizzare la formazione e l’aggiornamento professionale per i dipendenti e/o collaboratori dell’intermediario con il quale è stato intrapreso il rapporto di collaborazione orizzontale. Ciascun intermediario può affidare la docenza per i corsi della propria rete all'intermediario con cui ha instaurato il rapporto di collaborazione, purché in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’articolo 96, comma 3, oppure alle relative imprese preponenti.
Tutti gli intermediari, con i quali il soggetto collabora, devono curare la formazione dello stesso; in ogni caso gli intermediari possono coordinarsi e ripartire tra loro le attività di formazione professionale del collaboratore; purché sia garantito il rispetto degli standard minimi previsti nel Regolamento IVASS 40/2018.
Nel caso di collaborazione orizzontale ciascun intermediario cura esclusivamente gli obblighi di formazione e aggiornamento professionale della propria rete di collaboratori. È preclusa la possibilità di organizzare la formazione e l’aggiornamento professionale per i dipendenti e/o collaboratori dell’intermediario con il quale è stato intrapreso il rapporto di collaborazione orizzontale. Ciascun intermediario può affidare la docenza per i corsi della propria rete all'intermediario con cui ha instaurato il rapporto di collaborazione, purché in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’articolo 96, comma 3, oppure alle relative imprese preponenti.
SI. Il broker (iscritto nella Sezione B del RUI) può impartire direttamente la formazione professionale ai propri addetti interni all’intermediazione ed ai propri collaboratori iscritti in Sezione E del RUI. In tal caso il broker deve possedere i requisiti previsti per i docenti all'art. 96 del Regolamento IVASS 40/2018, nello specifico disporre di una comprovata esperienza professionale almeno quinquennale nelle materie indicate all'Allegato 6 del Regolamento, acquisita attraverso l'esercizio di attività di docenza o l'attività professionale.
Il broker può anche impartire la formazione direttamente tramite docenti aventi i requisiti previsti dal Regolamento IVASS 40/2018.
SI. Il broker (iscritto nella Sezione B del RUI) può affidare in outsourcing la formazione professionale dei propri addetti e collaboratori all’attività di intermediazione.
Più precisamente il broker può avvalersi (art.96 Regolamento IVASS n.40/2018):
a) delle associazioni di categoria degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, con un numero di iscritti significativo e costituite da almeno 2 anni;
b) di enti appartenenti ad una Università riconosciuta dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca)
c) degli enti in possesso della certificazione di qualità Uni EN ISO 9001:2008 settore EA37; UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo e a livello internazionale.
E’ possibile effettuare la formazione con modalità equivalenti all’aula.
Il Regolamento IVASS n. 40/2018 prevede, a differenza di quanto stabilito in passato, la piena equiparazione e l’integrale interscambiabilità dei corsi a distanza (e-learning, videoconferenza, webinar) rispetto ai corsi in aula fisica.
NO. Non occorre trasmettere all’IVASS la documentazione comprovante la frequentazione di corsi di formazione professionale.
La documentazione deve però essere conservata per un periodo di almeno cinque anni ed esibita all’Autorità di Vigilanza, qualora quest’ultima eseguisse ispezioni e/o controlli.
L’aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi con durata non inferiore a 30 ore annuali, svolti in aula fisica o con modalità equivalenti (e-learning, videoconferenza, webinar), finalizzati all’approfondimento e all’accrescimento delle conoscenze, competenze e capacità professionali, avuto riguardo anche alla tipologia di prodotti intermediati, all’evoluzione della normativa di riferimento ed alle prospettive di sviluppo futuro dell’attività.
L’aggiornamento è svolto annualmente, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione al RUI (o da quello di inizio dell’attività per gli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario nonché per gli operatori di call center).
In ogni caso, l’aggiornamento professionale è effettuato in occasione dell’evoluzione della normativa di riferimento e in occasione dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire.
Per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti nella sezione E del Registro e per i relativi addetti all’attività di distribuzione operanti all’interno dei locali, l’aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 15 ore annuali.
Nel caso di variazione dell’attività svolta, da accessoria a principale o viceversa, i contenuti dell’aggiornamento e la durata dei corsi sono determinati in base all’attività svolta in misura prevalente nel corso dell’anno.
I soggetti obbligati a seguire i corsi di aggiornamento professionale sono:
1) le persone fisiche iscritte nella sezione B e A del Registro;
2) i collaboratori e gli addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale operano, iscritti nella sezione E del RUI;
3) gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera, nonché gli addetti dei call center dell’intermediario;
4) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti in sezione E o F del RUI
5) i produttori diretti delle imprese di assicurazione iscritti in sezione C del RUI
Sono esonerati dall’obbligo di aggiornamento professionale coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:
1) INOPERATIVITA’
Gli intermediari persone fisiche iscritte nelle sezioni A, B o F del RUI temporaneamente non operanti a titolo individuale, oppure tramite società iscritte nella medesima sezione, che abbiano provveduto a dare comunicazione all’IVASS dell’inizio dell’inoperatività nelle forme stabilite dall’art. 43 del Reg. IVASS 40/2018
2) CAUSE DI IMPEDIMENTO
I soggetti tenuti all'aggiornamento professionale qualora ricorra una delle seguenti cause di impedimento:
a) gravidanza dall’inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto
b) parto sino ad un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute
c) adempimento di doveri collegati alla paternità/maternità in presenza di figli minori
d) grave malattia o infortunio limitatamente alla durata dell’impedimento.
3) ASSENZA
gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro, gli addetti dei call center e i dipendenti delle imprese, che non svolgono temporaneamente attività di distribuzione in quanto assenti continuativamente per oltre 6 mesi per cause diverse da quelle indicate sopra o destinati ad altro incarico
Prima della ripresa dell’attività l'interessato deve svolgere l'aggiornamento professionale di 30 ore (oppure di 15 ore per gli intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E e per i relativi addetti all’attività di distribuzione operanti all’interno dei locali).
Se l’attività riprende nello stesso anno o nell’anno successivo alla sospensione, restano valide le ore eventualmente effettuate prima della sospensione.
I nuovi obblighi di aggiornamento professionale decorrono a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di ripresa dell’attività.
NO. I soggetti che svolgono per l’intermediario attività esclusivamente amministrative, quali ad esempio la tenuta della contabilità, non svolgono attività di distribuzione assicurativa e pertanto non necessitano dell’aggiornamento professionale ai sensi del Codice delle Assicurazioni e dell’art. 86 del Regolamento IVASS n.40/2018.
L’intermediario, iscritto nella sezione B, A o D, deve curare l’aggiornamento professionale degli addetti (dipendenti), che svolgono l’attività di distribuzione assicurativa all’interno dei locali dell’intermediario medesimo.
L’intermediario, iscritto nella Sezione B del RUI, deve curare l’aggiornamento professionale dei collaboratori iscritti nella Sezione E (anche a titolo accessorio) del RUI, che svolgono l’attività di distribuzione assicurativa al di fuori dei locali dell’intermediario medesimo.
Tutti gli intermediari, con i quali il soggetto collabora, devono curare l’aggiornamento professionale dello stesso; in ogni caso gli intermediari possono coordinarsi e ripartire tra loro le attività di aggiornamento professionale del collaboratore, purché sia garantito il rispetto degli standard minimi previsti nel Regolamento IVASS 40/2018.
Nel caso di collaborazione orizzontale ciascun intermediario cura esclusivamente gli obblighi di formazione e aggiornamento professionale della propria rete di collaboratori. È preclusa la possibilità di organizzare la formazione e l’aggiornamento professionale per i dipendenti e/o collaboratori dell’intermediario con il quale è stato intrapreso il rapporto di collaborazione orizzontale. Ciascun intermediario può affidare la docenza per i corsi della propria rete all'intermediario con cui ha instaurato il rapporto di collaborazione, purché in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’articolo 96, comma 3, oppure alle relative imprese preponenti.
SI. Il broker (iscritto nella Sezione B del RUI) può impartire direttamente l’aggiornamento professionale ai propri addetti interni all’intermediazione ed ai propri collaboratori iscritti in Sezione E del RUI, inclusi anche gli intermediari a titolo accessorio. In tal caso il broker deve disporre di una comprovata esperienza professionale maturata da almeno un quinquennio di svolgimento dell’attività e deve riguardare le materie giuridiche, economico-finanziarie, tecniche, attuariali e fiscali.
SI. Il broker (iscritto nella Sezione B del RUI) può affidare in outsourcing l’aggiornamento professionale dei propri addetti e collaboratori all’attività di intermediazione.
Più precisamente il broker può avvalersi (art.96 Regolamento IVASS n.40/2018) di:
a) associazioni di categoria degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, con un numero di iscritti significativo e costituite da almeno 2 anni;
b) enti appartenenti ad una Università riconosciuta dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca)
c) enti in possesso della certificazione di qualità Uni EN ISO 9001:2008 settore EA37; UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo e a livello internazionale;
d) enti che, pur se non muniti della certificazione di cui sopra, svolgono l’attività formativa quale attività prevalente e dispongano di adeguata organizzazione e procedure operative.
NO. Gli iscritti in Sezione B del RUI devono rivolgersi, per il proprio aggiornamento professionale, esclusivamente a soggetti formatori con precisi requisiti; vale dire:
a) associazioni di categoria degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, con un numero di iscritti significativo e costituite da almeno 2 anni;
b) enti appartenenti ad una Università riconosciuta dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca)
c) enti in possesso della certificazione di qualità Uni EN ISO 9001:2008 settore EA37; UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo e a livello internazionale;
d) enti che, pur se non muniti della certificazione di cui sopra, svolgono l’attività formativa quale attività prevalente e dispongano di adeguata organizzazione e procedure operative.
NO. Per quanto riguarda l’aggiornamento degli iscritti in sezione B del Rui, questo non può essere tenuto all’interno delle società di brokeraggio, ma deve essere invece tenuto esclusivamente da soggetti formatori con precisi requisiti; vale a dire:
a) associazioni di categoria degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, con un numero di iscritti significativo e costituite da almeno 2 anni;
b) enti appartenenti ad una Università riconosciuta dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca)
c) enti in possesso della certificazione di qualità Uni EN ISO 9001:2008 settore EA37; UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo e a livello internazionale;
d) enti che, pur se non muniti della certificazione di cui sopra, svolgono l’attività formativa quale attività prevalente e dispongano di adeguata organizzazione e procedure operative.
SI. Gli iscritti in Sezione B del RUI devono rivolgersi, per il proprio aggiornamento professionale, esclusivamente a soggetti formatori con precisi requisiti; vale a dire:
a) associazioni di categoria degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, con un numero di iscritti significativo e costituite da almeno 2 anni;
b) enti appartenenti ad una Università riconosciuta dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca);
c) enti in possesso della certificazione di qualità Uni EN ISO 9001:2008 settore EA37; UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo e a livello internazionale;
d) enti che, pur se non muniti della certificazione di cui sopra, svolgono l’attività formativa quale attività prevalente e dispongano di adeguata organizzazione e procedure operative.
E’ possibile effettuare l’aggiornamento con modalità equivalenti all’aula.
Il Regolamento IVASS 40/2018 prevede, a differenza di quanto stabilito in passato, la piena equiparazione e l’integrale interscambiabilità dei corsi a distanza (e-learning, videoconferenza, webinar) rispetto ai corsi in aula fisica.
L’aggiornamento è svolto con cadenza annuale, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione al RUI.
L’aggiornamento è svolto con cadenza annuale, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo da quello di inizio dell’attività per gli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario nonché per gli operatori di call center.
SI. L’aggiornamento professionale è finalizzato all’approfondimento e all’accrescimento delle conoscenze, competenze e capacità professionali avuto riguardo anche all’evoluzione della normativa.
NO. L’Autorità di Vigilanza (IVASS) ha precisato che l’aggiornamento previsto “in ogni caso” nell’ipotesi in commercio di nuovi prodotti riguarda solo la “rete distributiva diretta” (ossia gli intermediari iscritti nella sezione A o D del RUI, inclusi i relativi addetti all’attività di intermediazione iscritti nella sezione E del RUI o operanti all’interno dei locali e i relativi addetti al call center, nonché gli intermediari iscritti nella Sezione C del RUI).
TUTTAVIA si fa presente al riguardo che, in relazione agli obiettivi generali e all’oggetto dell’aggiornamento, gli iscritti in Sezione B del RUI sono comunque tenuti a curare l’aggiornamento, anche sotto il profilo della conoscenza delle nuove tipologie contrattuali, al fine di svolgere adeguatamente il proprio ruolo.
NO. Non occorre trasmettere all’IVASS la documentazione comprovante la frequentazione di corsi di aggiornamento professionale.
La documentazione deve però essere conservata per un periodo di almeno cinque anni ed esibita all’Autorità di Vigilanza, qualora quest’ultima eseguisse ispezioni e/o controlli.
Il broker che opera nei RAMI VITA è tenuto a dedicare parte dell’aggiornamento professionale ad attività formative in materia di prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
I dipendenti ed i collaboratori che operano per intermediari nei RAMI VITA devono dedicare parte dell'aggiornamento professionale ad attività formative in materia di prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
